Art. 28 Contributo a fondo perduto
1.
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica
“Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.
Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai
soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti
pubblici di cui all’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo testo unico
e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste
dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.
Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non
superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto., nonché ai titolari
di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico.
4.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla
data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei
servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di
comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una
percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del
mese di aprile 2019 come segue:
a)
venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non
superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b)
quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c)
dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3
superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai
soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e
4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti
definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del
soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la
fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, di cui al comma 10.
9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche
l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da
sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate
procede alla consultazione della Banca dati di cui all’articolo 96 del citato
decreto legislativo. Ove alla consultazione non consegua l’immediato rilascio
della documentazione antimafia, si applica l'articolo 92, commi 3 e seguenti,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dalla verifica
effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni,
nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha
rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione
da due anni a sei anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della
verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle
entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12, al
Procuratore distrettuale della Repubblica e agli altri soggetti indicati
nell’articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159,
e successive modificazioni.
10. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo
sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di
cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle
entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono
accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate
n.1778 “Fondi di Bilancio”.
12. Per le successive attività di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto
o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non
spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste
dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e
gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui
all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si
rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di
cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora
successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro
autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il
soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi
istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto
di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell’istanza.
14. Nei casi
di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica
l’articolo 316-ter del codice penale.
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159
Art. 67 Effetti
delle misure di prevenzione 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I,
titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia
e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d)
iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio
per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di
qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h)
licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e
trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione
della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi
subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo
e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le
concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del
procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare
gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e
sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale
puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde
efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di
prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone
che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o
determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di
polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e
per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti
dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di
rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero
di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione,
le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e
le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e
la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il
procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al
giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi
procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non
provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in
cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine
stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura
delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e'
fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati
partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni
dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate
con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di
appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale ((nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma,
n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale)).
. 87 Competenza al rilascio della
comunicazione antimafia ((1. La comunicazione antimafia e' acquisita
mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui
all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis. 2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi
2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata: a) dal prefetto della
provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi
risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e'
stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; b) dal prefetto
della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.)) 3. Ai fini
del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del
collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al successivo capo V.
DECRETO LEGISLATIVO 18
dicembre 1997, n. 471
Nel caso di utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal
cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in
relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la
cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis
e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
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