sabato, aprile 15, 2006

L'associazione temporanea di imprese

L'associazione temporane di inprese nell'ambito del Projet Financing

Prima di affrontare gli aspetti giuridici e fiscali della associazione temporanea di imprese si procederà a fare una panoramica sulle società a progetto nell’ambito dell’ utilizzo dello strumento del Projet Financing.
In appresso, il Projet Financing sarà chiamato “PF”, l’associazione temporanea d’imprese sarà chiamata “ATI” e infine la Società di progetto sarà chiamata “SdP”.
Il presente contributo toccherà le seguenti tematiche:
I ) Le Società a Progetto nel Projet Financing
II) Le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.).
II) a) aspetti civilistici delle Ati

II) b) aspetti fiscali delle Ati

I) LE SOCIETÀ A PROGETTO NEL PROJET FINANCING.
Il PF può essere analizzato da due differenti prospettive, una internazionale e una nazionale. Nel primo caso si allude al contesto nel quale il PF è nato e si è sviluppato come tecnica per il finanziamento per grandi opere infrastrutturali. Nel secondo caso si allude agli sforzi istituzionali fatti in relazione alla esigenza-opportunità di coinvolgere il settore privato nelle iniziative per nuove infrastrutture.
La configurazione del PF come unico modo e contratto per definire i rapporti tra committente e concessionario sarebbe riduttiva e non rispondente alla realtà, in altri termini, esistono principalmente tre schemi di PF in base ai quali vengono regolati i rapporti citati e sono :
I. BOOT (Build, operate, own and transfer);
II. BOO (Build, operate and own);
III. BOT (Build, operate and transfer).
In riferimento allo schema I il soggetto incaricato tipicamente la SdP una volta portati a termine i lavori, gestisce l’opera realizzata per un tempo necessario alla copertura dei costi, assicurandosi un compenso adeguato, tale intervallo di tempo è coincidente con il periodo della concessione dato dall’Ente che ha promosso l’iniziativa. Al termine del periodo di concessione può essere prevista (o no) una commissione di uscita per la società concessionaria e questa di conseguenza procede alla consegna dell’opera definitiva.
In riferimento allo schema II a differenza del BOOT e non è prevista la consegna dell'opera realizzata.
Lo schema III , a differenza del BOOT il soggetto giuridico incaricato di realizzare l'opera si riceve il corrispettivo di spettanza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ( Sal).
Nella normativa italiana[1] lo schema previsto è il BOOT.
Nel nostro paese il PF nasce con la Merloni-ter (legge 415/1998), che introduce la figura del promotore e indica una procedura originale, successivamente emendata dalla 166/2002 (Merloni-quater), per l'aggiudicazione della concessione, eventualmente costituendo una società di progetto. La peculiarità sta nel fatto che nel caso del PF l'iniziativa è del privato, non dell'amministrazione. Così come a carico del privato è anche la progettazione preliminare, e non solo quella definitiva ed esecutiva, come è nel caso della concessione ordinaria.
La SdP prevista dall’art. 37-quinquies[2] della legge 11/2/1994, n. 109 ha una sua natura giuridica che caratterizza il relativo PF, infatti, si individuano tre tipologie di PF privato, pubblico, misto a seconda della provenienza del capitale. Nel caso di PF privato la SdP può assumere la forma, oltre che di una società per azioni, di una associazione temporanea di imprese, di un consorzio di imprese, o di una società consortile.
Nel caso di PF pubblico si tratta invece di consorzi di enti locali o aziende speciali.
Oltre al committente (lo sponsor, un soggetto pubblico o privato) e alle società impegnate nella costruzione, possono partecipare nel capitale della SdP banche, associazioni di utenti, fornitori, o altri soggetti ancora a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione. La SdP esegue solitamente in proprio i lavori (o appalta a terzi se non ha i requisiti per costruire), e gestisce l'opera a tempo indeterminato o per il periodo della eventuale concessione.



II) LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.).
Questa figura venne introdotta con la legge 8 agosto 1977, n. 584, che prevedeva la fattispecie del “raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche”. Essa subì successivamente delle modifiche attraverso la legge 11 febbraio 1994, n. 109, quindi dalla legge 13 novembre 1998, n. 415, la quale opera una serie di rinvii a successivi regolamenti per una piena applicazione della disciplina. Fondamentali sono la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 4488 del 7 ottobre 1996, e la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2100 del 22 dicembre 1998.
L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) è un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una gara d’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la pubblica amministrazione), a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committente l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito negativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili.
Con la costituzione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur restando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente. Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura del mandato collettivo con rappresentanza. Prima della presentazione dell’offerta, infatti, le imprese associate devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in orizzontali e verticali. Nel primo caso, (associazioni orizzontali) il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. Nel secondo (associazioni verticali), invece, tale omogeneità tra le attività delle associate non esiste, e un’impresa che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese mandanti che svolgano attività corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come scorporabili; al riguardo, infatti, l’art. 13, comma 8, della legge n. 109/94 (c.d. legge Merloni) fornisce una definizione legale di tale genere di associazione temporanea.
II) a) ASPETTI CIVILISTICI delle ATI
L’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di struttura unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto.
Come già anticipato, lo strumento tecnico utilizzato per dare luogo a tale forma di associazione è quello del mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una società capogruppo che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’ATI operante nel settore pubblico può essere costituita da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio.
Per quanto riguarda il soggetto giuridico, l’aggregazione non costituisce autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In altre parole, non vi è una organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
I concorrenti associati, con la presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori; peraltro gli assuntori di lavori scorporabili sono responsabili nei limiti dell’esecuzione dei lavori di loro rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della capogruppo. Inoltre è consentito ai partecipanti produrre un’offerta prima della costituzione della associazione purché sia sottoscritta da tutti i partecipanti, tale offerta per essere valida dovrà contenere l’impegno esplicito, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un’ impresa facente parte del gruppo aderente, la quale stipulerà il contratto per conto proprio e delle mandanti.
I singoli concorrenti alla gara non possono partecipare in più associazioni temporanee.

I singoli concorrenti alla gara non possono partecipare in più associazioni temporanee come previsto dall’art. 13 comma 4 della legge 109 del 1994[3].

La Merloni-ter accoglie il principio di identità tra soggetto aggiudicante e appalto e per comprendere questa affermazione si deve inquadrare l’ATI nell’ambito delle gare d’appalto.

Queste ultime si compongono di tre distinte fasi: a) la fase di "prequalifica", nella quale la stazione appaltante valuta le specifiche caratteristiche del soggetto da invitare, che si conclude con l'invito rivolto alle imprese selezionate a presentare le offerte; b) la fase di valutazione
c) la fase di aggiudicazione.
Nella prima fase si effettua la selezione dei partecipanti, verificando in concreto che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e, in particolare, dell’idoneità tecnico-economica richiesta, mentre nella seconda fase si esaminano nel merito le offerte presentate dalle sole imprese invitate al fine di scegliere tra queste l’offerta migliore.
Così strutturato l'iter procedimentale della gara, appare evidente che l'amministrazione nella seconda fase di valutazione dovrebbe prendere in considerazione le sole offerte presentate dalle imprese invitate, nei confronti delle quali - cioè – si siano svolti i necessari controlli. Ora, interpretando tale normativa di gara, il giudice amministrativo ha già avuto modo di rilevare che, in linea di principio, deve sussistere una perfetta identità soggettiva tra coloro che partecipano alle fasi in cui risulta articolato il procedimento; sono state, conseguentemente, ritenute eccezionali - e, pertanto, non estensibili, in via analogica - le ipotesi legislativamente previste di variabilità della composizione soggettiva del raggruppamento di imprese (cfr., diffusamente in merito, Cons. St., sez. IV, 28 maggio 1988, n. 478).
In particolare, l'immutabilità della veste giuridica con la quale un'impresa partecipa alla procedura concorsuale costituisce un principio immanente al sistema, che trova specifico riconoscimento nell’art. 13, comma 5 bis, L. 11 febbraio 1994, n. 109, il quale recita testualmente: “E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. d) ed e) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta”.
Tale principio si sostanzia nella normale invariabilità del profilo soggettivo dell'associazione temporanea di imprese che abbia fatto domanda di partecipazione alla gara, invariabilità che, da un punto di vista sostanziale, trova giustificazione nella unitarietà dei rapporti facenti capo al gruppo (al quale, per esempio, occorre far riferimento anche per la valutazione delle "capacità") e nelle conseguenze che ne derivano (per esempio in tema di responsabilità). Di conseguenza, qualora l'impresa capogruppo di un'associazione temporanea invitata subisca profonde e radicali trasformazioni, tali da escludere quella perfetta identità soggettiva tra coloro che hanno partecipato alle varie fasi in cui risulta articolato il procedimento appare quasi inevitabile che si giunga ad un provvedimento di esclusione. In definitiva, qualora si verifichi, nell'intervallo temporale intercorrente tra la selezione dei partecipanti e l'esame delle offerte, una modifica di struttura di una delle imprese concorrenti, l'amministrazione dovrebbe escludere dalla gara l’impresa modificata o, quanto meno, dovrebbe, in alternativa, svolgere i necessari accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione.



II) b) ASPETTI FISCALI delle ATI
Poiché si tratta di figure giuridiche con caratteristiche che le differenziano dalle forme tipiche delle società di capitali e personali, il relativo regime fiscale deve essere ricavato dalle elaborazioni della prassi e della giurisprudenza, prima ancora che dalla normativa.
In riferimento al soggetto passivo di imposta, si conferma che con l’associazione temporanea non nasce un nuovo soggetto fiscale, tranne il caso in cui si ravvisi la presenza di una società di fatto.
In particolare, se oggetto dell’appalto è un’opera indivisibile, non frazionabile in parti distinte, autonomamente eseguibili da ciascuna delle imprese associate, si determina l’esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto (R.M. n. 9/782/1983).
Se invece l’opera dell’appalto è frazionabile in parti fisicamente distinte, eseguite autonomamente da ciascuna delle associate, non nasce un nuovo soggetto fiscale, e le imprese associate sono soggette ad imposizione per la parte loro spettante.
In questo contesto, ben si colloca, anche per chiarezza, l’affermazione contenuta nella Risoluzione del 28/06/1988 prot. 550231, laddove si è rimarcato che l’elemento determinante per l’esistenza di un nuovo soggetto distinto dalle singole imprese formanti il gruppo, e come tale titolare di autonomi rapporti giuridici ed economici, non è dato dalla circostanza che per la natura delle spese emerga l’impossibilità di attribuire a ciascuna impresa i costi e i ricavi derivanti dall’esecuzione unitaria dell’opera, bensì dal fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume determinante rilievo la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale
Per quanto riguarda gli obblighi facenti capo all’A.T.I. quale società di fatto, ad essa vanno imputati i costi e ricavi relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.
È poi soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all’esecuzione dei lavori appaltati.
Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.
Ai fini Iva, sono considerate rilevanti le operazioni intercorrenti tra: il soggetto collettivo e l’ente appaltante; le imprese mandanti e capogruppo; le singole imprese partecipanti alla riunione e l’ente appaltante. In tal caso non è riconosciuta soggettività tributaria alla società di fatto (R.M. prot. 384989/1981)
Nel caso in cui le opere siano indivisibili, o le imprese si comportino in modo unitario, l’associazione è considerata autonomo soggetto IVA (R.M. prot. 363406/1986).
Le specifiche prestazioni di servizio effettuate dalle imprese associate nei confronti dell’associazione devono comunque essere assoggettate ad IVA (R.M. prot.550231/1988).














MODELLO DI
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

I sottoscritti:
a. Capofila:

(nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente)
b. Membri:
nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente)
(nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente)
(nominativo legale rappresentante) (qualifica) (denominazione ente)
PREMESSO
che rappresentano i soggetti attuatori del seguente progetto:
1. ..................................................................................................................................................................................
approvato con determinazione dirigenziale n. . ………….del ………… ,.
che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso, gli operatori suindicati si impegnano alla realizzazione del progetto sopraindicato secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto approvato dalla Provincia di ………………;
che, contestualmente alla partecipazione al Dispositivo provinciale, si sono impegnati a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato;
che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione predetta, nonché conferire ad …..(capofila)………….mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,

DICHIARANO

di riunirsi in Associazione temporanea di scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto suindicato.
……………(i membri) ……………………conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al ………(capofila)…………., e per essa al ………(rappresentante legale del capofila)…………, suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di ……………(capofila) ………….nonché dei ……………..(membri)……………………., con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

Art. 1
(Impegni dei soggetti attuatori)
I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento.




Art. 2
(Doveri del Capofila)
1. L’associato “..…………..…..(capofila)……….…........” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con la Provincia di…………, nonché a coordinare:

• gli aspetti amministrativi e legali correnti;
• i rapporti con la Provincia ………….

2. In particolare esso assume:

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto/i conformemente alle norme stabilite dalla Regione ……….. e dalla Provincia di ……….., nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività formative connesse al progetto;
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Provincia di …………….., provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto;
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro 30 gg. dal ricevimento dei finanziamenti da parte della Provincia di …………………;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto;
g. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale;

g. (eventuale, solo nel caso in cui il capofila non sia un ente pubblico) la stipula della fidejussione sulla base della convenzione che sarà stipulata con la Provincia di ……………..

Art. 3
(Doveri dei membri)
1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nel progetto e specificato da successivi accordi organizzativi.
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione ………….. e dalla Provincia di …………., nonché la predisposizione , relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale.
3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto.

Art. 4
(Coordinamento e gestione)
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandata a “..…………..…..(denominazione capofila)……….…........”.
Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione affida al il Responsabile Amministrativo i contenuti espressi nel prossimo articolo.

Art. 5
(Il Responsabile amministrativo)
1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Legale rappresentante dell’ente capofila.
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Provincia di ……………. All'uopo si relaziona col responsabile del progetto ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili.
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
a. Predisposizione della documentazione richiesta dai competenti organismi della Provincia di …………..;
b. Assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso;
c. Firma, congiuntamente al responsabile del progetto, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.;
d. Predisposizione del rendiconto delle spese.

Art. 6
(Segreteria)
1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella:
a. raccolta delle iscrizioni degli allievi;
b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa;
c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria;
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso;
e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto;
f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo.

Art. 7
(Controllo e ripartizione delle spese)
1. Il Capofila ed i membri sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Provincia di ………. per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto.
2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento.
3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.

Art. 8
(Riduzione del finanziamento)
I sottoscritti concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartite tra i sottoscrittori eventuali riduzioni percentuali, eventuali non riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali revoche del finanziamento per i progetti in premessa:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Art. 9
(Riservatezza)
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 10
(Validità)
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Provincia di ……….il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con la Provincia di Varese tali da rendere applicabile il presente atto.

Art. 11
(Arbitrato e foro competente)
1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà luogo a………………….
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.





























[1] artt. 37-bis e seguenti della «legge quadro», la n.109/1994.
[2] Art. 37 quinquies (Società di progetto)
“ 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'art 37-quarter. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. [comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. dd) L. 166/2002]. “

[3]“ E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10 comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.”

1 commento:

Anonimo ha detto...

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