PROROGA AL 16 SETTEMBRE ALLA DATA ODIERNA NON E’ PREVISTA – SI DEVE ASPETTARE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO “ CRESCITA”
In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole
applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi
ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo,
le basi imponibili e le eventuali riduzioni. Dal 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata fusa nell’Imu, che
ora presenta un’aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come negli anni
passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto
massimo del 1,06%
L'imposta è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Versamenti L’Imu viene versata integralmente a favore del
Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta
afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota
d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che
comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo). L’acconto, di regola, come in passato, risulterà dovuto sulla base di
aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a
saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno
corrente, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche
il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell’anno precedente). Per il 2020 è previsto un particolare metodo di calcolo dell’acconto (si
veda oltre).
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal
caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso.
Modalità
di versamento Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero
tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si
riportano i codici tributo dell’Imu.
L’utilizzo del
modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti
vantati dal contribuente.
Le
aliquote applicabili L'aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i
Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%,
oppure ridurla sino all’azzeramento. Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un
ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in
passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
Acconto
2020 In relazione all’acconto per l’anno 2020, primo anno di applicazione
dell’Imu con le nuove regole, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto una
disciplina specifica, secondo cui “in sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato
a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019”.
Al riguardo, nella circolare n. 1/DF/2020 sono indicate alcune
esemplificazioni riguardanti casi particolari: · immobile
ceduto nel corso del 2019. In tal caso viene consentito di calcolare l’acconto
tenendo conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire
l’assenza del presupposto impositivo (quindi viene permesso di non versare
nulla); · immobile
acquistato nel corso del primo semestre 2020. Il contribuente non versa nulla
ai fini dell’acconto 2020 dal momento che nel 2019 l’Imu non è stata versata perché
non sussisteva il presupposto impositivo. Viene comunque permesso di versare
l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del
2020, tenendo conto dell'aliquota dell’Imu stabilita per l'anno precedente (o
sulla base delle nuove aliquote, se già deliberate dal Comune); · immobili
ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Nell’ipotesi in cui il
contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un
altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre
del 2020 egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo
“storico” (acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura
pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi e non
verserà nulla per l’immobile acquistato nel 2020) ovvero quello previsto dalla
stessa norma a regime (il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile
acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso
nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell’Imu vigente per
l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’Imu per l’immobile venduto nel 2019).
Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili,
non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione
conduca a non versare alcun acconto. Quanto appena illustrato non vale nel caso
in cui gli immobili in questione si trovino in comuni diversi, potendo il
contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun
immobile; · immobile tenuto
a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione
principale nell’anno 2020. Questa situazione è assimilabile a quella
dell’immobile ceduto nel 2019, in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto
impositivo dell’Imu (quindi è consentito non versare nulla); · immobile
destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o
locato nell’anno 2020. Questa situazione è assimilabile a quella dell’immobile
acquistato nel corso del 2020, atteso che nell’anno 2019 il tributo non era
stato versato per effetto dell’esclusione dell’abitazione principale dall’Imu
mentre nell’anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il
presupposto impositivo. Viene quindi permesso di versare l’acconto sulla base
dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto
dell'aliquota dell’Imu stabilita per l'anno precedente (o sulla base delle
nuove aliquote, se già deliberate dal Comune); · immobili
che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019. Nell’ipotesi
in cui il contribuente possieda due immobili, uno adibito ad abitazione
principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la
destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla per gli immobili
venduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020. Se gli immobili sono ubicati
nello stesso comune il contribuente dovrà usare per tutti gli immobili
alternativamente il metodo “storico” ovvero quello “previsionale”.
I
soggetti passivi Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in
particolare: ·
il proprietario
di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da
usufrutto); ·
l’usufruttuario (nel qual
caso il titolare della nuda proprietà non deve versare); ·
il titolare del diritto
d’uso; ·
il titolare del diritto
di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla
casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri
immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in
ragione delle proprie quote di spettanza; ·
il titolare del diritto
di enfiteusi; ·
il titolare del diritto
di superficie; ·
il concessionario di aree
demaniali; ·
nel caso di immobile
utilizzato in forza di contratto di leasing
il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto
(anche per l’immobile in corso di costruzione); · il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da
quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare). A seguito della
soppressione della Tasi gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.)
non hanno alcun obbligo di versamento in relazione a tali immobili, con
riferimento alle imposte considerate.
Gli
immobili interessati L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti
sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se
l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
c Fabbricati Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale
D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati),
per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto,
vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali
applicare specifici moltiplicatori.
Dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu,
applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può
ridurre sino all’azzeramento (lo scorso anno erano comunque già imponibili ai
fini Tasi). È prevista inoltre una riduzione del 50% della base
imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili
vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o
ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu
con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%. È possibile beneficiare della riduzione al 50% in
relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro
il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta
al rispetto di determinati vincoli.
c Terreni agricoli La base imponibile è costituita dal reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135. I terreni sono esenti da
Imu nelle seguenti situazioni: ·
quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993.
Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per
una parte del territorio comunale; ·
terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A
della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la
Sicilia e la Sardegna); ·
per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché
iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non
edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal
fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte
di tali soggetti; ·
i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
c Aree edificabili La base imponibile è data dal valore venale in
comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori
di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni
future. Per i coltivatori diretti
e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non
edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno
esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti
urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area
(costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato
dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà
costituita dal valore venale.
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Questo Blog è stato creato per condividere notizie, opinioni e approfondimenti di carattere fiscale e tributario.
martedì, maggio 12, 2020
ACCONTO IMU 2020
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