LA CONSEGNA A DOMICILIO:
FONTE FAQ- GOVERNO
I negozi e gli altri esercizi di commercio al
dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima
necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono
proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?Sì, è consentita la
consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi
organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd.
piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti
personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono
elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
SEGNALO CHE LE PIATTAFORME SONO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE.
C0VID19 – ATTIVITÀ
PRODUTTIVE SOSPESE O AMMESSE – NOVITÀ E CHIARIMENTI
Con il D.P.C.M. del
22 marzo 2020 – di cui si è dato conto in precedente informativa – il Governo è
intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono
essere svolte le attività economiche. Sul tema è stato successivamente emanato,
in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello sviluppo
economico in data 25 marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero)
che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite,
introducendo alcune specificazioni.
In relazione a tale regolamentazione sono stati
pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più
frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a
seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre
verificarne il contenuto. Si segnala anche un interessante documento di Confindustria
che fornisce ulteriori indicazioni sul punto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività
sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali
chiarimenti oggi disponibili.
Il
blocco delle attività
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la chiusura di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:
· la chiusura delle attività è prevista a eccezione di quelle indicate
nell'allegato 1 (allegato modificato dal D.M. del Mise, come da tabella che
segue, dove sono indicati i codici ATECO delle attività consentite) che possono
continuare a operare. Situazione frequente è quella dell’azienda che svolge diverse
attività ascrivibili a diversi codici ATECO: sul punto Confindustria ritiene
ragionevolmente che l’attività possa essere svolta solo in relazione alle
attività consentite, anche se secondarie (purché si tratti di una attività e
non di operazioni occasionali), senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto.
Nel caso di attività secondarie permessa, pare possibile continuare a svolgere
l’attività principale se funzionalmente integrata alla secondaria (ad esempio,
si tratti di un ciclo produttivo inscindibile), previa comunicazione al Prefetto;
· possono continuare a essere svolte le attività professionali, salvo le
disposizioni di cui all'articolo 1, punto 7, Decreto del D.P.C.M. 11 marzo 2020
(il rispetto delle distanze minime interpersonali, incentivo dello smart
working, etc.). Nelle FAQ del Governo viene precisato che tale possibilità
prescinde dalla forma attraverso le quali siano svolte, quindi anche in forma d’impresa
(tipico è il caso delle società tra professionisti o STP).
Viene inoltre precisato che:
·
restano ferme le previsioni già contenute nel
D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar,
ristoranti, etc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali
indicate negli allegati al provvedimento. Nelle FAQ del Governo viene precisato
che i negozi che vendono beni NON di prima necessità, possono comunque operare con
la sola modalità di consegna a domicilio; inoltre viene precisato che i beni per cui è consentita la produzione
(D.P.C.M. 22 marzo 2020) non possono essere venduti in negozio se non previsti
nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ma comunque possono essere venduti con modalità
alternative, come la consegna a domicilio). Viene inoltre precisato che le
attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine
meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono
continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle
esigenze della collettività; sono autorizzate le attività connesse a consentire
lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita,
all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Per quanto riguarda
bar e ristoranti, possono rimanere aperti per continuare a svolgere attività
consentite (ad esempio: vendita di tabacchi e quotidiani); l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande può essere svolta solo tramite la consegna a domicilio;
· restano ferme le indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020. In particolare, restano aperti solo gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli
aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti
da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante al di fuori della rete autostradale.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del
D.P.C.M. 22 marzo 2020 hanno dovuto completare le attività necessarie alla
sospensione entro il 25 marzo scorso, compresa la spedizione della merce in giacenza;
le ulteriori attività sospese per effetto del decreto del Mise del 25
marzo 2020 analogamente devono completare la propria attività entro il 28 marzo
2020.
Circa le modalità di esercizio delle attività
economiche va ricordato che:
· ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se
organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working);
secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l’accesso ai locali dell’azienda
per svolgere attività di backoffice (indifferibili pagamenti stipendi,
pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non
eseguibili da remoto;
· restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei
servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto
della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate
specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e
servizi attinenti alle attività consentite. Nell’attesa della risposta da parte
del Prefetto, comunque l’attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono
attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria
attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
· è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione
e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non
è consentita l’attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di
prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di vendita di prodotti
per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l’emergenza sanitaria
globale, queste filiere sono autorizzare anche in relazione a beni destinati all’estero.
Nelle FAQ del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono
continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione
a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo
appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;
· sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo,
previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva,
dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un
pericolo di incidenti.
Va comunque
evidenziato che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza
dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.
Il Mise, all’interno del Decreto 25 marzo 2020,
oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì
provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)”
(codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in
relazione alle attività ammesse;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono
consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la
gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle
attività ammesse;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice
ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle
consegne a domicilio di prodotti.
Si
ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e
locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto
dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive,
legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle
more dell’adozione di specifici D.P.C.M..
TABELLA ATTIVITÀ NON PROIBITE
(AGGIORNATA CON D.M. MISE)
ATECO
|
Descrizione
|
1
|
Coltivazioni
agricole e produzione di prodotti animali
|
3
|
Pesca e
acquacoltura
|
5
|
Estrazione di
carbone
|
6
|
Estrazione di
petrolio greggio e di gas naturale
|
09.1
|
Attività dei
servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
|
10
|
Industrie
alimentari
|
11
|
Industria delle
bevande
|
13.96.20
|
Fabbricazione di
altri articoli tessili tecnici e industriali
|
13.95
|
Fabbricazione di
tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
|
14.12.00
|
Confezioni di
camici, divise e altri indumenti da lavoro
|
16.24
|
Fabbricazione di
imballaggi in legno
|
17
|
Fabbricazione di
carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
|
18
|
Stampa e
riproduzione di supporti registrati
|
19
|
Fabbricazione di
coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
|
20
|
Fabbricazione di
prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 -
20.59.50 - 20.59.60)
|
21
|
Fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
|
22.2
|
Fabbricazione di
articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
|
23.13
|
Fabbricazione di
vetro cavo
|
23.19.10
|
Fabbricazione di
vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
|
25.21
|
Fabbricazione di
radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
|
25.92
|
Fabbricazione di
imballaggi leggeri in metallo
|
26.6
|
Fabbricazione di apparecchi
per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
|
27.1
|
Fabbricazione di
motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità
|
27.2
|
Fabbricazione di
batterie di pile e di accumulatori elettrici
|
28.29.30
|
Fabbricazione di
macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
|
28.95.00
|
Fabbricazione di
macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
|
28.96
|
Fabbricazione di
macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti
e accessori)
|
32.50
|
Fabbricazione di
strumenti e forniture mediche e dentistiche
|
32.99.1
|
Fabbricazione di
attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza
|
32.99.4
|
Fabbricazione di
casse funebri
|
33
|
Riparazione e
manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei
seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07,
33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
|
35
|
Fornitura di
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
|
36
|
Raccolta,
trattamento e fornitura di acqua
|
37
|
Gestione delle reti
fognarie
|
38
|
Attività di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
|
39
|
Attività di risanamento
e altri servizi di gestione dei rifiuti
|
42
|
Ingegneria civile
(ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
|
43.2
|
Installazione di
impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
|
45.2
|
Manutenzione e
riparazione di autoveicoli
|
45.3
|
Commercio di parti
e accessori di autoveicoli
|
45.4
|
Per la sola
attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative
parti e accessori
|
46.2
|
Commercio
all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
|
46.3
|
Commercio
all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
|
46.46
|
Commercio
all'ingrosso di prodotti farmaceutici
|
46.49.2
|
Commercio
all'ingrosso di libri riviste e giornali
|
46.61
|
Commercio
all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
|
46.69.91
|
Commercio
all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
|
46.69.94
|
Commercio
all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
|
46.71
|
Commercio
all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
|
49
|
Trasporto terrestre
e trasporto mediante condotte
|
50
|
Trasporto marittimo
e per vie d'acqua
|
51
|
Trasporto aereo
|
52
|
Magazzinaggio e
attività di supporto ai trasporti
|
53
|
Servizi postali e
attività di corriere
|
55.1
|
Alberghi e
strutture simili
|
J (da 58 a 63)
|
Servizi di
informazione e comunicazione
|
K (da 64 a 66)
|
Attività
finanziarie e assicurative
|
69
|
Attività legali e
contabili
|
70
|
Attività di
direzione aziendali e di consulenza gestionale
|
71
|
Attività degli
studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
|
72
|
Ricerca scientifica
e sviluppo
|
74
|
Attività
professionali, scientifiche e tecniche
|
75
|
Servizi veterinari
|
78.2
|
Attività delle
agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
|
80.1
|
Servizi di
vigilanza privata
|
80.2
|
Servizi connessi ai
sistemi di vigilanza
|
81.2
|
Attività di pulizia
e disinfestazione
|
82.20
|
Attività dei call
center2
|
82.92
|
Attività di
imballaggio e confezionamento conto terzi
|
82.99.2
|
Agenzie di
distribuzione di libri, giornali e riviste
|
82.99.99
|
Altri servizi di
sostegno alle imprese3
|
84
|
Amministrazione
pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
|
85
|
Istruzione
|
86
|
Assistenza
sanitaria
|
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