giovedì, marzo 26, 2020

C0VID19 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE O AMMESSE – NOVITÀ E CHIARIMENTI - CONSEGNA A DOMICILIO



LA CONSEGNA A DOMICILIO:

FONTE FAQ- GOVERNO

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).

SEGNALO CHE LE PIATTAFORME  SONO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE.


C0VID19 – ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOSPESE O AMMESSE – NOVITÀ E CHIARIMENTI

In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto. Si segnala anche un interessante documento di Confindustria che fornisce ulteriori indicazioni sul punto.
Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.

Il blocco delle attività
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:
·      la chiusura delle attività è prevista a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (allegato modificato dal D.M. del Mise, come da tabella che segue, dove sono indicati i codici ATECO delle attività consentite) che possono continuare a operare. Situazione frequente è quella dell’azienda che svolge diverse attività ascrivibili a diversi codici ATECO: sul punto Confindustria ritiene ragionevolmente che l’attività possa essere svolta solo in relazione alle attività consentite, anche se secondarie (purché si tratti di una attività e non di operazioni occasionali), senza alcuna necessità di comunicazione al Prefetto. Nel caso di attività secondarie permessa, pare possibile continuare a svolgere l’attività principale se funzionalmente integrata alla secondaria (ad esempio, si tratti di un ciclo produttivo inscindibile), previa comunicazione al Prefetto;
·      possono continuare a essere svolte le attività professionali, salvo le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 7, Decreto del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (il rispetto delle distanze minime interpersonali, incentivo dello smart working, etc.). Nelle FAQ del Governo viene precisato che tale possibilità prescinde dalla forma attraverso le quali siano svolte, quindi anche in forma d’impresa (tipico è il caso delle società tra professionisti o STP).
Viene inoltre precisato che:
·      restano ferme le previsioni già contenute nel D.P.C.M. 11 marzo 2020, ossia il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, etc.) e quelle di servizi alla persona, salvo quelle essenziali indicate negli allegati al provvedimento. Nelle FAQ del Governo viene precisato che i negozi che vendono beni NON di prima necessità, possono comunque operare con la sola modalità di consegna a domicilio; inoltre viene precisato che i beni per cui è consentita la produzione (D.P.C.M. 22 marzo 2020) non possono essere venduti in negozio se non previsti nel D.P.C.M. 11 marzo 2020 (ma comunque possono essere venduti con modalità alternative, come la consegna a domicilio). Viene inoltre precisato che le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività; sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono rimanere aperti per continuare a svolgere attività consentite (ad esempio: vendita di tabacchi e quotidiani); l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta solo tramite la consegna a domicilio;
·      restano ferme le indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. In particolare, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22 marzo 2020 hanno dovuto completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo scorso, compresa la spedizione della merce in giacenza; le ulteriori attività sospese per effetto del decreto del Mise del 25 marzo 2020 analogamente devono completare la propria attività entro il 28 marzo 2020.

Circa le modalità di esercizio delle attività economiche va ricordato che:
·      ogni tipo di attività, anche quelle sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working); secondo Confindustria sarebbe comunque consentito l’accesso ai locali dell’azienda per svolgere attività di backoffice (indifferibili pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), se non eseguibili da remoto;
·      restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Nell’attesa della risposta da parte del Prefetto, comunque l’attività può essere svolta. Per i soggetti che svolgono attività funzionali ad attività consentite, è possibile svolgere la propria attività esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;
·      è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l’attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di vendita di prodotti per animali). Secondo i chiarimenti di Confindustria, vista l’emergenza sanitaria globale, queste filiere sono autorizzare anche in relazione a beni destinati all’estero. Nelle FAQ del Governo si precisa che studi medici e odontoiatrici possono continuare a operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, solo in relazione a prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa;
·      sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.


Va comunque evidenziato che le imprese non sospese devono comunque garantire la sicurezza dal contagio dei dipendenti e dei soggetti ivi presenti.

Il Mise, all’interno del Decreto 25 marzo 2020, oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste:
a)  le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;
b)  le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse;
c)  le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Si ricorda la necessità di verificare eventuali provvedimenti regionali e locali nelle materie di propria competenza, nei limiti di quanto previsto dal D.L. 19/2020 del 25 marzo 2020 (ossia misure ulteriormente restrittive, legate a esigenze locali di contenimento del rischio sanitario), assunte nelle more dell’adozione di specifici D.P.C.M..


TABELLA ATTIVITÀ NON PROIBITE (AGGIORNATA CON D.M. MISE)


ATECO
Descrizione
1
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3
Pesca e acquacoltura
5
Estrazione di carbone
6
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10
Industrie alimentari
11
Industria delle bevande
13.96.20
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali
13.95
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24
Fabbricazione di imballaggi in legno
17
Fabbricazione di carta (a esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18
Stampa e riproduzione di supporti registrati
19
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20
Fabbricazione di prodotti chimici (a esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (a esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13
Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1
Fabbricazione di attrezzature e articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4
Fabbricazione di casse funebri
33
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (a esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37
Gestione delle reti fognarie
38
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3
Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50
Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51
Trasporto aereo
52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53
Servizi postali e attività di corriere
55.1
Alberghi e strutture simili
J (da 58 a 63)
Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)
Attività finanziarie e assicurative
69
Attività legali e contabili
70
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72
Ricerca scientifica e sviluppo
74
Attività professionali, scientifiche e tecniche
75
Servizi veterinari
78.2
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)1
80.1
Servizi di vigilanza privata
80.2
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2
Attività di pulizia e disinfestazione
82.20
Attività dei call center2
82.92
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99
Altri servizi di sostegno alle imprese3
84
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85
Istruzione
86
Assistenza sanitaria

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