PREMESSA.
L' Amministrazione Finanziaria e lo Stato in genere, hanno cambiato in modo repentino le modalità di dialogo con i contribuenti e i cittadini, pertanto i due strumenti principe che si dovranno usare per dialogare con la "burocrazia" sono:
- IL FAMOSO CASSETTO FISCALE,
- LO SPID (IDENTITA' DIGITALE).
COSA SUCCEDE SE PERDO UNA COPIA DI CORTESIA E VORREI CONSULTARE LE FATTURE SUL MIO CASSETTO FISCALE????
LA RISPOSTA E' SEMPLICE DEVO ADERIRE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE...
COSA E' IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE:
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.
PER CHI NON E' TITOLARE DI PARTITA IVA
L'utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.
Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.
Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
Ricordo che la copia di cortesia che vi viene rilasciata è a tutti gli effetti un duplicato della fattura elettronica. Solitamente nelle fatture viene scritto " Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). In buona sostanza se si smarrisce la copia di cortesia, i dati consultabili saranno solo gli importi e le aliquote. Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
Sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
CONSIDERAZIONI FINALI.
Il fisco, ha rivoluzionato l'approccio con il contribuente, tutte le modifiche stanno procedendo in quella direzione, pertanto invito tutti a interfacciarsi con il proprio consulente, per comprendere come da oggi in poi, se non già da qualche tempo, l'Amministrazione finanziaria e lo Stato usino un nuovo linguaggio individuato nella telematica e credo che sarà solo quello da oggi in poi. La carta che era considerata il mezzo più sicuro, veloce, diventa un problema sia in termini di rapporti commerciali, sia in termini fiscali e legali.
Buona lettura.
PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.
In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati).
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). In buona sostanza se si smarrisce la copia di cortesia, i dati consultabili saranno solo gli importi e le aliquote. Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.
Sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
CONSIDERAZIONI FINALI.
Il fisco, ha rivoluzionato l'approccio con il contribuente, tutte le modifiche stanno procedendo in quella direzione, pertanto invito tutti a interfacciarsi con il proprio consulente, per comprendere come da oggi in poi, se non già da qualche tempo, l'Amministrazione finanziaria e lo Stato usino un nuovo linguaggio individuato nella telematica e credo che sarà solo quello da oggi in poi. La carta che era considerata il mezzo più sicuro, veloce, diventa un problema sia in termini di rapporti commerciali, sia in termini fiscali e legali.
Buona lettura.
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