Ristrutturazione
ISTANZA INTERPELLO N. 383 16/09/2019
La sostituzione dei serramenti esterni è stata "declassata" ad intervento di edilizia libera, è
possibile continuare a considerarla come una manutenzione straordinaria, ammessa alla
detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. b), Tuir.
Dal tenore della risoluzione, vista la poca chiarezza sulla classificazione dei lavori rientranti
nell’edilizia libera, la valutazione della straordinarietà sarà frutto di un’analisi di insieme dei
lavori, in sede di contestazione o verifica. Pertanto consiglio di procurare idonea
documentazione a supporto della qualificazione dei lavori.
Vi riporto in seguito l’articolo della collega Lucia Recchioni EUROCONFERENCE:
Al fine di meglio comprendere l’importanza della questione affrontata con la risposta all’istanza di
interpello in esame, si ritiene necessario richiamare brevemente le novità che hanno interessato il
settore dell’edilizia.
Nel rispetto della delega prevista dalla L. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”) è stato emanato il
D.Lgs. 222/2016, rubricato “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Al fine di garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, la richiamata disposizione ha
previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione) finalizzato
l’adozione di un glossario unico, contenente l’elenco delle principali opere edilizie, con
l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente
regime giuridico a cui sono sottoposte.
È stato quindi adottato dalla Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 il Glossario contenente
l’elenco non esaustivo ( La non esaustività crea una incertezza oggettiva!!) delle principali
opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario
chiedere un permesso né presentare una comunicazione (D.M. 02.03.2018).
Tra gli interventi di “manutenzione ordinaria” in regime di attività edilizia libera, il Glossario
richiama ora anche le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici, il rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di
serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti di esso, ecc.: tutte queste
opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
Tra gli interventi qualificati dal Glossario come di “manutenzione ordinaria” figurano alcuni
interventi in passato pacificamente ricondotti tra quelli di manutenzione straordinaria.( questo è il
punto dolente)
Questo potrebbe avere effetti ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale?
Come noto, infatti, possono beneficiare del c.d. bonus ristrutturazione soltanto gli interventi su
singole unità immobiliari di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia; solo nel caso di interventi effettuati sulle parti
comuni degli edifici residenziali è previsto il riconoscimento della detrazione anche a fronte di
meri interventi di manutenzione ordinaria.
Dubbi potrebbero sorgere, quindi, con riferimento alla possibilità di poter beneficiare della
detrazione a fronte di tutti quegli interventi ora non più soggetti ad alcun titolo abilitativo. Ad
avviso dell’Agenzia delle entrate, “tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto
legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute
nell’articolo 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del Tuir,
deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata
disposizione”.( posizione a parere mio troppo estensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate)
Anche gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia
continuano quindi a rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla
detrazione.
La risposta si pone in linea con la precedente risposta all’istanza di interpello n.
287/2019,riguardante il caso di un contribuente che intendeva beneficiare della detrazione per un
intervento di realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, pur non essendo richiesta
alcuna comunicazione, tali interventi continuano ad essere qualificati come di manutenzione
straordinaria, ragion per cui i contribuenti possono beneficiare della detrazione.
A tal fine è necessario predisporre un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
indicante la data di inizio dei lavori e attestante la circostanza che gli interventi edilizi posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Saluti.
Dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2022 sarà possibile usufruire di un bonus, sotto forma di rimborso spese, per lavori di ammodernamento degli impianti elettrici condominiali. Arera, l'Autorità per l'energia e l'ambiente, ha disposto di un bonus per il rinnovo di impianti realizzati prima del 1970, o fra il 1970 e 1985 ed in condizioni critiche. L'importo del rimborso varia in base al tipo di lavoro effettuato, da un importo minimo di 400 euro fino a 900 euro per piano.
Per avere maggiori informazioni sul bonus e come richiederlo, vi invitiamo a leggere il seguente articolo."
Secondo l'ultimo aggiornamento fornito da ARERA, nel secondo trimestre del 2020, si avrà per una famiglia tipo del Servizio a Maggior Tutela una riduzione degli importi sulle bollette del -18,3% per l'elettricità e una riduzione del del -13,5% per il gas. Tale diminuzione trova la sua principale origine nel persistere di basse quotazioni per le materie prime nei mercati all'ingrosso e nella sostanziale stabilità e continuità del fabbisogno di oneri generali. Inoltre, sempre a sostegno dell'emergenza Covid-19, ARERA ha incrementato di 1 miliardo e mezzo di euro il fondo destinato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Per ulteriori approfondimenti riguardo al calo delle bollette e alle manovre attuate dall'Autorità ARERA, è possibile consultare un articolo completo qui."
ARERA, l'Autorità'di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tenendo conto delle difficoltà logistiche dovute al coronavirus, ha deciso di posticipare le scadenze per la richiesta di rinnovo del Bonus Energia 2020.In particolare, il posticipo è valido per i cittadini cui Bonus scade tra l' 1 Marzo e il 30 Aprile 2020. Ricordiamo che il bonus è destinato alle famiglie economicamente disagiate cui ISEE non superi € 8,107.4. Inoltre, fra le altre misure, ARERA ha stanziato un fondo di 1 milione e mezzo a sostegno dell'emergenza COVID-19.
Secondo l'ultimo aggiornamento fornito da ARERA, nel secondo trimestre del 2020, si avrà per una famiglia tipo del Servizio a Maggior Tutela una riduzione degli importi sulle bollette del -18,3% per l'elettricità e una riduzione del del -13,5% per il gas. Tale diminuzione trova la sua principale origine nel persistere di basse quotazioni per le materie prime nei mercati all'ingrosso e nella sostanziale stabilità e continuità del fabbisogno di oneri generali. Inoltre, sempre a sostegno dell'emergenza Covid-19, ARERA ha incrementato di 1 miliardo e mezzo di euro il fondo destinato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.
Per ulteriori approfondimenti riguardo al calo delle bollette e alle manovre attuate dall'Autorità ARERA, è possibile consultare un articolo completo qui."
ARERA, l'Autorità'di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tenendo conto delle difficoltà logistiche dovute al coronavirus, ha deciso di posticipare le scadenze per la richiesta di rinnovo del Bonus Energia 2020.In particolare, il posticipo è valido per i cittadini cui Bonus scade tra l' 1 Marzo e il 30 Aprile 2020. Ricordiamo che il bonus è destinato alle famiglie economicamente disagiate cui ISEE non superi € 8,107.4. Inoltre, fra le altre misure, ARERA ha stanziato un fondo di 1 milione e mezzo a sostegno dell'emergenza COVID-19.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere il seguente articolo."
In data 18 Marzo 2020 è stata pubblicata sul sito dell’ARERA la Deliberazione 76/2020/R/COM, contenente i nuovi termini relativi alla gestione dei bonus nazionali, in seguito alle misure di contenimento per l'emergenza del Covid-19.
Nella Delibera è menzionata la sospensione della presentazione di tutte le domande relative al rinnovo dei bonus presso i Comuni italiani, con scadenza 2020. Tutti gli aventi diritti potranno dunque godere di una proroga di 60 giorni.
Durante il suddetto periodo di sospensione, la continuità del bonus verrà garantito.
Potranno inviare la richiesta per il Bonus Energia coloro che appartengono a una delle seguenti fasce:
- tutti coloro appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore a euro 8.265;
- tutti coloro appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE inferiore a euro 20.000;
- tutti coloro titolari di Pensione di Cittadinanza oppure Reddito di Cittadinanza.
Per maggiori informazioni potete consultare il seguente articolo.
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