sabato, dicembre 19, 2020

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DICEMBRE 2020

 

DEFINITO L’AMMONTARE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

 

Il provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate ha ricalcolato (a seguito dell’incremento delle risorse disponibili stabilito dall’articolo 31, comma 4-quater, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020) la percentuale del credito di imposta spettante ai singoli beneficiari che hanno presentato istanza telematica entro lo scorso 7 settembre 2020, come previsto dal provvedimento n. 259854 dal 10 luglio 2020.

La nuova percentuale è pari al 47,1617% dei crediti di imposta richiesti per il sostenimento di spese per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:

a)     nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b)     ovvero, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è fissata la percentuale spettante (quindi, dal 17 dicembre 2020).

 

Nel cassetto fiscale l’ammontare definitivo del credito di imposta spettante

Il credito d'imposta istituito dall’articolo 125, D.L. 34/2020 spetta in relazione alle "spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti". La norma dispone che tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

L’istanza telematica prevedeva la compilazione di due distinti importi:

·           spese sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (generalmente dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020);

·           spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 (generalmente dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020).

L’importo complessivo del credito di imposta visualizzabile dal cassetto fiscale comprende anche l’importo delle spese che erano state indicate come da sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione fino a fine anno (la norma prevede che tale importo possa essere fruito solamente se l’importo delle spese da sostenere sia stato effettivamente sostenuto entro il 31 dicembre 2020).

Il provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020 aveva reso nota la prima percentuale di spettanza del 15,6423% del credito di imposta richiesto. Il nuovo provvedimento n. 381183/2020 ha ricalcolato l’ammontare del credito di imposta fruibile.

 

Æ

Resta ancora incerta la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e non inserite nella istanza telematica come spese ancora da sostenere (ad esempio relative a costi che alla data del 7 settembre 2020 non potevano essere stimati analiticamente). In attesa degli opportuni chiarimenti, si consiglia alla gentile Clientela di non fruire del credito di imposta su tali spese, in quanto non mappate dal provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020.

 

Il credito di imposta spettante è fruibile nel modello F24 con il codice tributo 6917 indicando l’anno 2020 (istituito dalla risoluzione n. 52/E/2020), utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

La visualizzazione dell’importo avviene accedendo alla sezione “Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili” del Cassetto fiscale.

In alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, i soggetti aventi diritto al credito di imposta di cui all’articolo 125 (sulla base dell’importo approvato dal provvedimento n. 381183/2020) possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tali casi il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità telematiche dell’Agenzia delle entrate. 

Fonte: Euroconference- Circolare mensile per l’impresa                                          

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 

Pescara, 19/12/2020

                                                                                                                                             Dr. Rocco De Marco

 

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