DEFINITO L’AMMONTARE DEL
CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il
provvedimento n. 381183 del 16 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate ha
ricalcolato (a seguito dell’incremento delle risorse disponibili stabilito
dall’articolo 31, comma 4-quater, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020)
la percentuale del credito di imposta spettante ai singoli beneficiari che
hanno presentato istanza telematica entro lo scorso 7 settembre 2020, come
previsto dal provvedimento n. 259854 dal 10 luglio 2020.
La nuova percentuale è pari al 47,1617% dei
crediti di imposta richiesti per il sostenimento di spese per la sanificazione
degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:
a)
nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
b)
ovvero, in compensazione, a partire dal
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è
fissata la percentuale spettante (quindi, dal 17 dicembre 2020).
Nel cassetto fiscale l’ammontare definitivo del credito di
imposta spettante
Il
credito d'imposta istituito dall’articolo 125, D.L. 34/2020 spetta in relazione
alle "spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e
degli utenti". La norma dispone che tale credito d'imposta non può
superare la misura di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
L’istanza
telematica prevedeva la compilazione di due distinti importi:
·
spese sostenute fino al mese precedente la
data di sottoscrizione della comunicazione (generalmente dal 1° gennaio 2020 al
31 agosto 2020);
·
spese da sostenere dal mese della sottoscrizione
della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020 (generalmente dal 1° settembre 2020
al 31 dicembre 2020).
L’importo
complessivo del credito di imposta visualizzabile dal cassetto fiscale
comprende anche l’importo delle spese che erano state indicate come da
sostenere dal mese di sottoscrizione della comunicazione fino a fine anno (la
norma prevede che tale importo possa essere fruito solamente se l’importo delle
spese da sostenere sia stato effettivamente sostenuto entro il 31 dicembre
2020).
Il
provvedimento n. 302831 dell’11 settembre 2020 aveva reso nota la prima
percentuale di spettanza del 15,6423% del credito di imposta richiesto. Il
nuovo provvedimento n. 381183/2020 ha ricalcolato l’ammontare del credito di
imposta fruibile.
|
Æ |
Resta
ancora incerta la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2020 e non inserite nella istanza telematica come spese
ancora da sostenere (ad esempio relative a costi che alla data del 7
settembre 2020 non potevano essere stimati analiticamente). In attesa degli
opportuni chiarimenti, si consiglia alla gentile Clientela di non fruire del
credito di imposta su tali spese, in quanto non “mappate”
dal provvedimento n. 381183
del 16 dicembre 2020. |
Il
credito di imposta spettante è fruibile nel modello F24 con il codice tributo
6917 indicando l’anno 2020 (istituito dalla risoluzione n. 52/E/2020),
utilizzando obbligatoriamente i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate.
La
visualizzazione dell’importo avviene accedendo alla sezione “Crediti Iva/Agevolazioni
utilizzabili” del Cassetto fiscale.
In
alternativa all’utilizzo in compensazione nel modello F24, fino al 31 dicembre
2021, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, i soggetti aventi diritto al
credito di imposta di cui all’articolo 125 (sulla base dell’importo approvato
dal provvedimento n. 381183/2020) possono optare per la cessione, anche
parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito
e altri intermediari finanziari. In tali casi il cessionario è tenuto a comunicare
l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità
telematiche dell’Agenzia delle entrate.
Fonte: Euroconference- Circolare mensile per
l’impresa
Lo
studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti
saluti
Pescara, 19/12/2020
Dr. Rocco De Marco
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