Il decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del
17 marzo 2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto, all’articolo 43, comma
1, che “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi
produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus,
l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di
50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed
altri strumenti di protezione individuale”
Riconoscimento alle imprese del rimborso
delle spese sostenute per l'acquisto di DPI.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del rimborso previsto dal
presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,che,
alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui al p, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte
come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o
secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono
sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso di cui al
presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui
caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla
vigente normativa.
A tal fine, sono ammissibili le seguenti
tipologie: - mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; -
guanti in lattice, in vinile e in nitrile; - dispositivi per protezione
oculare; - indumenti di protezione, quali tute e/o camici; - calzari e/o
sovrascarpe; - cuffie e/o copricapi; - dispositivi per la rilevazione della
temperatura corporea; - detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso,
le spese di cui al precedente punto devono:
a) essere sostenute nel periodo
compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della
domanda di rimborso .A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture
oggetto di richiesta di rimborso;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio
della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con
modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata
riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o
remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture
relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA. Fermo restando il possesso di
tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle
forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti,
nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della
fornitura.
RIMBORSO CONCEDIBILE
Il rimborso di cui al presente
Bando è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4,
nella misura
del 100 percento delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00
per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a
un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità
telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL
RIMBORSO In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo
sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all’intervento
“Impresa SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus
del sito web dell’Agenzia, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00
alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire
dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.
Le informazioni necessarie per
poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
SpA - codice fiscale dell’impresa proponente;
- codice fiscale del legale
rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona
giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle
persone fisiche;
- importo da rimborsare.
Le istruzioni operative per la
presentazione della prenotazione sono pubblicate nella pagina dedicata
all’intervento “Impresa SIcura" della sezione
https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus del sito web
dell’Agenzia, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello
informatico.
FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO
DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO Entro tre giorni dal termine finale per l’invio
della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all’intervento “Impresa
SIcura" della sezione https://www.invitalia.it/cosafacciamo/emergenza-coronavirus
del sito web dell’Agenzia, è pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni
correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate
secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della
richiesta
FASE 3 – COMPILAZIONE E
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO Le imprese la cui prenotazione risulta
collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare
la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella
pagina dedicata all’intervento “Impresa SIcura" della sezione
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web
dell’Agenzia. Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della
prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura
informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello,
disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web
dell’Agenzia, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le
ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020. Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 7/10 Ai soli fini dei controlli di
cui all’articolo 11, alla predetta domanda deve essere allegata la
documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti
di DPI e relative evidenze di pagamento. L’accesso alla procedura
informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa
proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede
l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
Il legale rappresentante/titolare dell’impresa proponente, previo
accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi,
ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di
rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine,
anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica
tramite la Carta nazionale dei servizi. Ai fini della gestione del
procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto
il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e
registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in
materia.
L’iter di presentazione della
domanda di rimborso è articolato nelle seguenti fasi: a) accesso alla procedura
informatica;
b) immissione delle informazioni
e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei
relativi allegati;
c) generazione del modulo di
domanda in formato “pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal
proponente, e apposizione della firma digitale;
d) caricamento della domanda
firmata digitalmente e conseguente rilascio di un’attestazione di avvenuta
presentazione della domanda, con indicazione della data e dell’ora di
presentazione.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO .Successivamente
all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l’Agenzia procede
all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa nella
domanda di rimborso.
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