BONUS
600 EURO ANCHE PER I PROFESSIONISTI CON CASSA DI PREVIDENZA PRIVATA
Con la firma del decreto congiunto dei Ministeri dell’Economia e del
Lavoro è stata data attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 44, D.L.
18-2020 (Decreto “Cura Italia”) che istituisce il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza", utilizzabile
da quei soggetti che non hanno potuto fruire delle indennità previste dai
precedenti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto.
Si tratta dei liberi professionisti iscritti alle
Casse di previdenza private (a titolo esemplificativo e non esaustivo i
commercialisti, gli avvocati, i consulenti del lavoro, gli architetti, gli
psicologi, gli agronomi, etc.) ai quali verrà concessa la possibilità di
richiedere una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Lo stanziamento previsto per queste erogazioni
ammonta, stando alle previsioni del decreto, in 200 milioni di euro.
Le richieste potranno essere
presentate alle rispettive Casse di previdenza a partire dal 1° aprile e non
oltre il 30 aprile 2020 (le domande presentate successivamente a tale data
saranno considerate inammissibili).
È bene precisare che la richiesta dell’indennità
non avverrà nella modalità “click day” ma comunque l’erogazione avverrà
in ordine cronologico delle domande presentate.
Differentemente dal bonus previsto per gli
iscritti alla gestione separata Inps o alle gestioni previdenziali Inps di artigiani
e commercianti, per il quale non sono previste condizioni reddituali, il
riconoscimento della presente indennità è subordinato alla verifica di precisi
limiti reddituali da parte del soggetto richiedente e, in un determinato
intervallo di reddito, l’ulteriore prova di aver subito una contrazione
rispetto all’anno precedente.
Informazioni in relazione alle quali i
professionisti richiedenti dovranno rilasciare apposita autocertificazione.
L’indennità non concorre alla formazione del
reddito e non è cumulabile con altri benefici di cui agli articoli 19, 20, 21,
22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, D.L. “Cura Italia”, nonché con il reddito di
cittadinanza.
Per godere dell’indennità è altresì richiesta la
regolarità contributiva con riferimento all’anno 2019.
In particolare, l’indennità dei 600 euro per il
mese di marzo viene riconosciuta:
a) ai lavoratori che abbiano
percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al
lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, non superiore
a 35.000
euro, la cui
attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano
percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo
dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca”, compreso tra 35.000
euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto, la loro attività autonoma o libero-professionale
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le
definizioni
|
Cessazione dell’attività
|
la chiusura della partita Iva, nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020
|
|
Riduzione o sospensione
dell’attività
|
una comprovata riduzione di almeno il 33% del
reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre
2019
|
Il decreto
precisa, coerentemente con il criterio di tassazione previsto per le categorie professionali, che ai fini della verifica
delle predette soglie, il reddito è individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute
dell’esercizio dell’attività.
Permangono, in relazione a talune categorie di
contribuenti, quali ad esempio i professionisti in regime forfettario, talune
perplessità circa le corrette modalità di determinazione del reddito. In attesa
degli auspicati chiarimenti ministeriali si ritiene che per ragioni di equità
il reddito non possa che essere determinato con i medesimi criteri sia per i
forfettari che per i non forfettari e quindi al lordo dei contributi
previdenziali.
Il contenuto
dell’autocertificazione (la richiesta può
essere fatta per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza
obbligatoria)
a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di
pensione;
b) non aver percepito le altre indennità previste dagli articoli 19, 20,
21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, D.L. 18/2020 e/o il reddito di cittadinanza;
c) non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di
previdenza obbligatoria;
alternativamente:
d) aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore a
35.000;
e) aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 31 marzo 2020;
f) aver percepito nell’anno di imposta un reddito collocato nell’intervallo
tra i 35.000 e i 50.000 euro e dimostrato di aver subito una riduzione di
almeno il 33% del reddito relativo al 1° trimestre 2020 rispetto al reddito del
1° trimestre 2019.
Desta qualche perplessità, con riferimento al caso
in cui occorre dimostrare la riduzione reddituale (reddito 2018 compreso tra i
35 e i 50.000 euro), la scelta di adottare il parametro del reddito (e non, ad
esempio, dei ricavi) dei primi 3 mesi del 2020 in quanto occorrerà per talune
situazioni procedere a un aggiornamento contabile non sempre immediato stante
l’attuale situazione di emergenza.
BONUS 600 EURO PER GLI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS
Il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha introdotto un bonus di
600 euro relativo al mese di marzo (che non concorre alla formazione
dell’imponibile, quindi risulta detassato) riconosciuto ai soggetti che sono
iscritti a una forma previdenziale dell’Inps:
·
l’articolo 27 riconosce il bonus ai liberi
professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020,
e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps,
che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie;
·
il successivo articolo 28 riguarda invece i
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago, che non siano titolari
di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a
esclusione della gestione separata Inps);
·
l’articolo 29 attribuisce tale bonus anche ai
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di
pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;
·
ai sensi dell’articolo 30 il bonus è concesso
anche agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di
pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di
attività di lavoro agricolo;
·
l’articolo 38 riconosce il bonus anche ai
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi
almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui
risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di
pensione.
L’articolo 31 stabilisce che i bonus sopra elencati non sono tra
essi cumulabili e gli stessi non sono riconosciuti ai percettori del reddito di
cittadinanza.
Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette
a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e
delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di
previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994, e al D.Lgs. 103/1996, nonché con
l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016, e ss.mm.ii. (c.d.
Ape sociale).
Le indennità di cui ai predetti articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche
incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità.
Tutte queste indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni
monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali,
nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento
professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di
attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale,
nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
I chiarimenti in merito al funzionamento del bonus sono stati
forniti con alcune risposte alle domande frequenti pubblicate sul sito del
Ministero dell’economia, oltre ad alcune circolari Inps, riguardanti sia le
regole di applicazione dei benefici sia le modalità per la presentazione della
domanda.
Con la circolare n. 49/2020 l’Inps esamina le diverse ipotesi nelle quali
può essere riconosciuto il bonus di 600 euro, mentre con il precedente
messaggio n. 1381 del 26 marzo era stata oggetto di analisi la modalità di
presentazione delle domane. Di seguito si esaminano gli aspetti principali al
fine della presentazione delle domande che, si ricorda, possono essere
presentate a partire dal 1° aprile 2020.
Liberi
professionisti e collaboratori
L’indennità prevista dall’articolo 27 è rivolta ai liberi professionisti,
titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro
autonomo, iscritti alla Gestione separata Inps.
I predetti soggetti, ai fini dell’accesso all’indennità, non devono
essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere
iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
Tale bonus è altresì riconosciuto ai collaboratori coordinati e
continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020,
iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico
diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre
forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi
destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in
via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota
contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.
L’Inps chiarisce che per il periodo di fruizione dell’indennità in
questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il
diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti
titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di
disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi
possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione
e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione
DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo
27.
Gestioni
speciali dell’Ago
Il successivo articolo 28 prevede una indennità a favore dei lavoratori
iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti
e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli
iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Nelle FAQ pubblicate sul sito del Mef viene altresì precisato che
tale bonus può essere richiesto anche dai soci di società, di
persone o di capitali, che siano iscritti alle gestioni Inps; quindi non
spetta automaticamente a tutti i soci, ma è necessari che questi in quanto soci
siano iscritti a una forma previdenziale.
La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra,
a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che
non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre
forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.
Pertanto, ad esempio, il socio di Srl iscritto in quanto tale ad una
gestione commercianti e altresì iscritto alla gestione separata in quanto
amministratore, ha diritto al bonus ai sensi dell’articolo 28.
Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente
iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza
integrativa obbligatoria presso l’Enasarco (agenti e rappresentanti); questa è
un’apertura rispetto ad una prima posizione che vedeva esclusi tali soggetti.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è
riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno
per il nucleo familiare.
Lavoratori
stagionali
L’articolo 29 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore
dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
il bonus è rivolto ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei
settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico
diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto
di lavoro dipendente.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è
riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno
per il nucleo familiare.
L’Inps precisa che tale bonus è rivolto esclusivamente ai
lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia
cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che
detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, così come individuati
nelle tabelle allegate alla citata circolare (per la verifica dei settori di
attività, si rinvia alla citata circolare n. 49).
Settore
agricolo
L’articolo 30 prevede bonus di 600 euro anche in favore degli
operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano
anche le figure equiparate dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
L’indennità può essere riconosciuta, previa domanda, ai menzionati
lavoratori agricoli, purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di
effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento
pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è
riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno
per il nucleo familiare.
Settore
spettacolo
L’articolo 38 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo: sono ammessi al bonus i lavoratori
iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto,
con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo
pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un
reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità in
questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data del 17 marzo 2020.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è
riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno
per il nucleo familiare.
L’indennità in questione è erogata dall’Inps, previa domanda.
L’indennità di cui all’articolo 29, a favore dei lavoratori stagionali
dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l’indennità di cui
all’articolo 38, a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e
cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori
stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e i
lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti
legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla
fruizione delle indennità di cui agli articoli 29 e 38.
Presentazione
della domanda
I bonus sopra richiamati vengono erogati a seguito di
presentazione della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica. A tal
fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, afferma
l’Inps, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con
modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime
ordinario.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni
sopra descritte sono attualmente le seguenti:
·
PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia
dispositivo);
·
SPID di livello 2 o superiore;
·
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in
possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi
servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la
domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps,
ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.
In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum,
possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato,
telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al
numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del
servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center
la sola prima parte del PIN.
1 commento:
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