Agenzia delle Entrate
Prot. n.
113064/202
Accesso alla
dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati
Roma, 7 maggio
2021.
DAL 10 MAGGIO 2021 L’AGENZIA
DELLE ENTRATE RENDE DISPONIBILE SUI CASSETTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI IL
MODELLO 730/2021 PRECOMPILATO
COME SI ACCEDE?
ACCESSO
CONTRIBUENTE
ACCESSO CAF O PROFESSIONISTA
1
“Modalità
di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate
1.1
Accesso diretto da parte del contribuente
4.1.1
Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1
attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata,
utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
·
credenziali dispositive Fisconline rilasciate
dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le
modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
·
Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) o identità
SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
·
Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del
Codice dell’Amministrazione Digitale;
·
credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza;
·
credenziali rilasciate da altri soggetti individuati
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
4.1.2
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili
all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria
dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
-
visualizzazione e stampa;
-
accettazione ovvero modifica, anche con integrazione,
dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
-
versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al
punto 6.7;
-
indicazione delle coordinate del conto corrente
bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui
al punto 6.7;
-
consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e
della dichiarazione presentata;
-
consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai
quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali
comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce
un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato,
nell’apposita sezione della propria area autenticata.”
Accesso da parte del sostituto
d’imposta, del CAF e del professionista abilitato
In questo caso l’intermediario
abilitato vi informerà sulle modalità di presentazione ed invio.
ENTRO QUANDO SI PUO’ MODIFICARE
E INVIARE IL MODELLO 730, SE SI OPTA PER LA COMPILAZIONE IN PROPRIO?
DAL 19 MAGGIO IN
POI!!!
2
“Presentazione diretta della dichiarazione
2.1
Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1,
può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata
direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 19 maggio.
2.2
L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso
numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
·
la data di presentazione della dichiarazione;
il riepilogo dei principali dati contabili.”
Pescara, 07/05/2021
Di seguito si riporta il comunicato dell’Agenzia delle Entrate.
113064/2021
Accesso alla dichiarazione 730
precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
In
base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
3
Definizioni
3.1
Ai fini del presente provvedimento si
intende:
a)
per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui
all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322;
b)
per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati
dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del
medesimo articolo;
c)
per “area autenticata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento
delle proprie credenziali personali, per la gestione della dichiarazione 730 precompilata;
d)
per “dichiarazione 730 precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa
disponibile al contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175;
e)
per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma
1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
f)
per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge
11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia delle
entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai
sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;
g)
per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico.
4
Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata
4.1
A partire dall’anno d’imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione
730 precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta
precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49
e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio
1999, n. 164.
5
Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell’accesso
5.1
Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso
specificatamente delegati accedono ai seguenti
documenti:
a)
dichiarazione dei redditi precompilata;
b)
elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata
disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati
inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative
fonti informative (allegato 1).
5.2
A partire dall’anno d’imposta 2020 l’Agenzia delle entrate inserisce
nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e
deducibili, trasmessi da soggetti terzi:
·
quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
·
premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro
gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
·
contributi previdenziali e assistenziali;
·
contributi versati per gli addetti ai servizi domestici
e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
·
spese sanitarie e relativi rimborsi;
·
spese veterinarie;
·
spese universitarie e relativi rimborsi;
·
contributi versati alle forme di previdenza complementare;
·
spese funebri;
·
spese relative agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
·
spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
·
erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di
promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica;
·
spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
·
spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
·
detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui
all’articolo 176 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’Agenzia delle
entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione
precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità
desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno
precedente.
5.3
Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o
deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico,
l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a
carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali,
comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse
all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti
terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il soggetto che ha
sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei
soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente
a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è
riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia
del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui
la spesa si riferisce risulta fiscalmente a
carico.
Resta fermo
l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta
dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per
essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un
soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal
prospetto dei familiari a carico.
6
Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate
6.1
Accesso diretto da parte del contribuente
4.1.3
Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1
attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata,
utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
·
credenziali dispositive Fisconline
rilasciate dall’Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno
2009, con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
·
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui
all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
·
Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del
Codice dell’Amministrazione Digitale;
·
credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza;
·
credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate.
4.1.4
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili
all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria
dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
-
visualizzazione e stampa;
-
accettazione ovvero modifica, anche con integrazione,
dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
-
versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al
punto 6.7;
-
indicazione delle coordinate del conto corrente
bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui
al punto 6.7;
-
consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e
della dichiarazione presentata;
-
consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai
quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
4.1.5
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative
alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta
elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione
della propria area autenticata.
4.1.6
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità
di erede o per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori,
effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie
credenziali di cui al punto 4.1.1, purché appositamente abilitati.
4.1.7
Il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno per ottenere l’abilitazione
di cui al punto precedente deve recarsi personalmente presso un qualsiasi
ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione
attestante la propria condizione di tutore. In
alternativa, il rappresentante legale o l’amministratore di sostegno, in
caso di prima nomina, può inviare la richiesta tramite PEC a qualunque ufficio
territoriale, sottoscrivendola digitalmente. Per gli anni successivi, la
richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice email,
allegando comunque il provvedimento già depositato in ufficio (o fornendo gli
estremi di quello già depositato in occasione della prima richiesta) e la copia
del documento di identità del tutore/amministratore.
4.1.8
Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.4 deve
recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
delle entrate, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare
copia di un documento di identità del figlio oppure può inviare la richiesta,
tramite PEC, a qualunque ufficio territoriale, sottoscrivendola digitalmente
insieme alla copia del documento di identità del minore. In alternativa, se il genitore ha
presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno
d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le
modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.1.9
L’erede per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.4 deve recarsi
personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede
o una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la propria condizione. In alternativa, l’erede può inviare la
richiesta all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente.
Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata
della persona deceduta relativa all’anno d’imposta precedente con le modalità
sopra descritte, può ottenere direttamente in via telematica l’abilitazione per
l’anno d’imposta corrente, con le modalità illustrate sul sito internet
dell’Agenzia delle
entrate. Se un
erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata
riferita alla persona deceduta oppure l’ha accettata o ha iniziato a
modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque
visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non possono
effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2.
4.1.10 Le abilitazioni di cui ai
punti 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7 hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui
sono rilasciate.
6.2
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato
4.2.1
Requisiti per l’accesso
4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che
presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede ai
documenti di cui al punto 3.1, con riferimento ai contribuenti per i quali i
sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la
Certificazione Unica, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.
4.2.1.2 Il sostituto d’imposta accede
ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dalla Certificazione Unica, relativa
all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730
precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con
riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia
delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
4.2.2
Modalità di accesso
4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 i sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti
incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento). In tal caso, i sostituti d’imposta
conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una
richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti
sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini
dell’acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d’imposta
informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di
cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
4.2.2.2 I CAF e i professionisti
abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del citato
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno
2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante
apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del
sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
4.2.2.3 L’accesso ai
documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre effettuando una
specifica richiesta tramite file ovvero
via web.
4.2.3
Richiesta tramite file
4.2.3.1 Il CAF, il professionista
abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una
o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia delle
entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i
sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l’elenco dei
contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto 3.1, per
l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.
4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software
di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero
secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente
provvedimento, utilizzando il software di
controllo reso disponibile dall’Agenzia delle
entrate.
4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
§
codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF,
professionista abilitato);
§
codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;
§
l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per
ciascun contribuente, i seguenti elementi:
o
codice fiscale del contribuente;
o reddito
complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;
o importo
del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730
o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno
precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
o in
alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la
dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
o numero e data della delega di
cui al punto 5;
o tipologia e numero del
documento di identità del contribuente delegante.
In caso di utilizzo
dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso
tramite file anche i seguenti dati:
o
codice hash del
file in formato pdf contenente la
copia della delega del contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione
della delega (autografa, elettronica
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
4.2.3.4 Entro 5 giorni dall’invio
della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute dell’area
autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo stesso
protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate,
contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste
trasmesse, con la relativa diagnostica.
4.2.3.5 In caso di errori riscontrati
nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 4.2.3.4, non
sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti segnalati. In
tal caso è necessario inviare un nuovo file,
predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3,
contenente i dati corretti.
4.2.3.6 È possibile annullare una
richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo
telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.
4.2.3.7 Per le richieste regolarmente
pervenute a partire dal 10 maggio, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi
disponibili al soggetto che ha inviato il file,
nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste
regolarmente pervenute entro il 9 maggio, i documenti di cui al punto 3.1 sono
resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 10 maggio. Contestualmente è reso disponibile:
§
l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la
dichiarazione 730 precompilata;
§
l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la
dichiarazione 730 precompilata.
4.2.3.8 I documenti
di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui
all’allegato B.
4.2.3.9 Entro dieci giorni lavorativi
dalla data in cui sono stati resi disponibili i documenti di cui al punto 3.1,
l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area autenticata del sito
dei servizi telematici.
4.2.3.10 In caso di eventuali
rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 10 maggio, il
sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area
autenticata del sito dei servizi telematici, affinché possa effettuare una
nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.
4.2.4
Richiesta via web
4.2.4.1 I CAF e i professionisti
abilitati possono effettuare richieste di download
dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti,
attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata
del sito internet dell’Agenzia delle
entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate
dall’Agenzia delle entrate ovvero con una CNS o un’identità SPID oppure con le
credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, fornendo i seguenti dati del contribuente
per il quale si richiede la dichiarazione 730
precompilata:
o
codice fiscale del contribuente;
o reddito
complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;
o importo
del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730
o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi all’anno
precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
o in
alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la
dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
o numero e data della delega di
cui al punto 5;
o tipologia e numero del
documento di identità del contribuente delegante.
In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è
possibile indicare nelle richieste di accesso via web anche i seguenti dati:
o
codice hash del
file in formato pdf contenente la
copia della delega del contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione
della delega (autografa, elettronica).
4.2.4.2 I CAF possono accedere ai
documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione
applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso sono
disciplinate da un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e
comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:
·
i servizi resi disponibili verranno esclusivamente
integrati dai CAF con il proprio sistema informativo e non saranno resi
disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;
·
l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del
CAF realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;
·
i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad
eccezione delle società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale
per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo
11, commi 1 e 1-bis, del decreto del
Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i quali in tal caso assumono il
ruolo di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento, con le rispettive responsabilità;
·
in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di
cooperazione applicativa forniti verso l’esterno;
·
la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal
rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di
robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo,
chiavi RSA 2048 bit e cifrari basati su algoritmo AES;
·
i CAF dovranno utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo
o tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di
accesso ai dati da parte degli
utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito di una segnalazione
prodotta dalle suddette procedure, essi dovranno procedere all’interruzione del
servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni
alternative atte ad
evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone contestuale
comunicazione all’Agenzia delle entrate;
·
i CAF provvederanno a tracciare le operazioni
concernenti la richiesta di accesso ai dati tramite il canale di cooperazione
applicativa ed a conservarle secondo i requisiti di legge.
4.2.4.3 Nelle richieste di accesso
devono essere indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
contribuente delegante, nonché la modalità di sottoscrizione della delega.
4.2.4.4 I documenti
di cui al punto 3.1, richiesti via web,
sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.
4.2.4.5 In caso di eventuali
rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 10 maggio, il
sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area
autenticata del sito dei servizi telematici, affinché possa effettuare una
nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.
7
Delega per l’accesso
7.1
Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta
assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al
punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in
formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Si applicano le
disposizioni in tema di assistenza
fiscale a distanza, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7.2
Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e
password personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area
di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al
punto 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega
utilizzando le suddette credenziali.
7.3
La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le
seguenti informazioni:
·
codice fiscale e dati anagrafici del
contribuente;
·
anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
·
data di conferimento della delega;
·
indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso
alla dichiarazione 730 precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla
consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).
7.4
Se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale,
dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione
730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente
incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato
acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore,
rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono
essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto
l’accesso alla dichiarazione 730
precompilata, sia
il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante (genitore o
rappresentate legale o amministratore di sostegno o erede).
7.5
L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita
con le stesse modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2 ed ha un contenuto analogo a
quello di cui ai punti 5.3 e 5.4.
7.6
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non
intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista
abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata
autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.
7.7
Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano
le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei
deleganti salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui al
punto 5.2 e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette
deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono
conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
7.8
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
·
numero progressivo e data della delega;
·
codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
·
estremi del documento di identità del
delegante.
7.9
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e
sull’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei
sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia
delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di
identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730
precompilate. In tal caso, i
sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati trasmettono i suddetti
documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.
Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si
procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h,
del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile
e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
7.10 Con riferimento ai CAF che
utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme restando le previsioni di
cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli anche mediante
accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle deleghe e ai
documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni
730 precompilate. Le modalità
tecniche di accesso sono disciplinate da
un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto
comunque delle misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del
presente provvedimento.
7.11 Il contribuente può
visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i
documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti
nell’area autenticata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto
fiscale, disponibile nell’area autenticata del sito dei servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
8
Presentazione diretta della dichiarazione
8.1
Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può
inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata
direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 19 maggio.
8.2
L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla
presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso
numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
·
la data di presentazione della dichiarazione;
·
il riepilogo dei principali dati contabili.
8.3
L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del
decreto n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili delle
dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica
dove ricevere il flusso contenente i risultati
stessi.
8.4
Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato
contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne
comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché
mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
e-mail di cui al punto 4.1.3.
8.5
Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato
contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni
di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle
entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi
telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è
tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate
provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.
8.6
Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:
·
presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità
disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare
esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del
sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;
·
rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
8.7
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo
51-bis, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti
dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle
dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del periodo
precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le
modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente
bancario o postale.
8.8
In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del
decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono
congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che
intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo
aver completato la compilazione della propria
dichiarazione, indica nell’area
autenticata il codice
fiscale del
coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.
Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante
l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge
dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i
coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge
dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che
viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può
procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.
9
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
9.1
La sicurezza dei canali telematici
dell’Agenzia delle entrate,
di cui alle lettere a) e
b) del punto 1.1, viene
garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di meccanismi standard e
protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta
alle richieste pervenute tramite file,
l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un file, munito del codice di
autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte,
rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3
dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive
modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della
fiscalità, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica
a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. Ad ulteriore garanzia,
il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso
diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1,
sarà possibile con le tipologie di browser
più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti
possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime
richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi
all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone
appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati
ai sistemi telematici, attivando specifici alert
che individuino comportamenti anomali o a rischio. L’Agenzia delle entrate,
inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione,
sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal
CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai
sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Il sostituto
d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita
dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta
- anche per il tramite di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto
disposto dall’art. 29 del Regolamento, al rispetto dei principi di cui all’art.
5 del Regolamento, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o
riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la
richiesta via web, di cui al punto
4.2.4 - immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione
effettuata dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato e
prima dell’effettivo accesso ai documenti di cui al punto 3.1 - l’introduzione
di una maschera di “Avviso” per la formalizzazione dell’impegno di cui al punto
precedente. La richiesta via web prevede
inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è
riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il CAF e
il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi
i documenti di cui
al punto 3.1 scaricati tramite file,
nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia.
Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui
al punto 3.1 che ha richiesto tramite file;
gli stessi dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla
corrispondente sede principale.
9.2
I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli
contribuenti in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza
necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle
previste nella convenzione di cui al punto 5.10, che assumono il valore di
prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del Codice in materia di protezione dei
dati personali con il provvedimento di parere favorevole al trattamento dei
dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
10
Aggiornamento delle specifiche tecniche
10.1 Eventuali aggiornamenti delle
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
11
Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
11.1 Il Garante per la protezione
dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del
presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par. 4 del
Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante
ha espresso parere favorevole.
Motivazioni
L’articolo
1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle
entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata,
relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a),
c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.
L’articolo
16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l’articolo 1 del
citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevedeva che la
dichiarazione precompilata venisse resa disponibile entro il 15 aprile di
ciascun anno, prorogando la scadenza al 30 aprile. Il decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, aveva spostato tale data al 5 maggio, solo per l’anno 2020.
L’articolo
5, comma 22, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, c.d. “Decreto Sostegni”
ha, tuttavia, modificato nuovamente la scadenza per l’anno 2021. In
particolare, è stato prorogato al 10 maggio 2021 il termine entro il quale
l’Agenzia rende disponibile telematicamente al contribuente la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, affinché possa
essere accettata o modificata.
L’articolo
9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che con uno
o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati
i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di
dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8 del decreto).
L’articolo
1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione
precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i
servizi telematici
dell’Agenzia delle
entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che
presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.
Con il
Provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti
destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione,
in via sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la
dichiarazione precompilata è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali
i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, nei termini,
la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno d’imposta
precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i
requisiti per la presentazione del modello 730.
Con
il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche
per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere
alla dichiarazione precompilata.
Con il
provvedimento del 7 aprile 2017 sono state confermate le disposizioni previste
dal provvedimento dell’11 aprile 2016 per quanto concerne la platea dei
contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata, ovvero tutti i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di
pensione.
Con
il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale,
l’accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF
che aderiscono alla sperimentazione.
Con i
provvedimenti del 12 aprile 2019 e del 30 aprile 2020, nonché con il presente
provvedimento, è stato integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili,
trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della
dichiarazione 730 precompilata.
Con
il presente provvedimento, inoltre, viene previsto che l’erede può accedere
alla dichiarazione precompilata del de
cuius con modalità analoghe a quelle già previste per il tutore e il
genitore con riferimento all’accesso alla dichiarazione precompilata,
rispettivamente, della persona legalmente incapace e del figlio.
Con
riferimento all’accesso da parte del CAF o professionista abilitato, viene
stabilito che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale,
dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione
730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente
incapace o alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato
acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore,
rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono
essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per
il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il
codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.
Per
il resto sono confermate le disposizioni previste dal citato provvedimento del
9 aprile 2018.
Con
riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri
soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata, si è
acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto.
Tutti i
richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23
febbraio 2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del
12 aprile 2019 e del 30 aprile 2020 contenuti in altri provvedimenti o
documenti di prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia
delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 203,
del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1).
Decreto del
Ministro delle finanze
28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio
2001.
Disciplina normativa di
riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità
di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto.
Decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti, relativamente all’allegato tecnico.
Decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo
40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
dati personali.
Decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.
Decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1,
legge 9 agosto 2013, n. 98.
Decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali.
Decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19.
La
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 maggio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato
digitalmente
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