Con il recente provvedimento
direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 l’Agenzia delle
entrate, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi
epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle
associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della nuova
versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con
il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28
febbraio 2020.
Nello specifico:
·
a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture
elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato
a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5
approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
·
dal 1° gennaio
2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente
fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema
approvato con il provvedimento approvato di recente.
In particolare, il provvedimento n. 166579/2020
aggiorna nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche le date di fine
validità per taluni codici e modifica la data di entrata in vigore di taluni
controlli.
Le novità contenute nelle nuove
specifiche tecniche
Andiamo quindi a ripercorrere le importanti novità
recate dal provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, i cui termini
di applicazione sono stati di recente prorogati, che ha introdotto nuove
specifiche tecniche (versione 6.0) riguardanti la fattura elettronica, che
consentiranno di gestire con un’unica modalità del tutto digitalizzata l’intero
flusso delle fatture sia nazionali che estere, creando le basi per il superamento
dell’esterometro nonché agevolare la formazione della c.d. dichiarazione Iva
annuale precompilata.
Novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa
già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, ma che sono
state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile.
Le novità in tema di FE
|
Entrando più nel merito delle specifiche tecniche
andiamo ora ad evidenziare, in forma di rappresentazione schematica, le novità
che hanno riguardato il formato Xml della fattura elettronica, in particolare
con riferimento a:
·
“tipodocumento”
(codice TD)
·
“natura” (codice
N).
Tipodocumento
(TD)
|
Autofatture |
Introdotto un nuovo codice TD27 per fatture per autoconsumo
o per cessioni gratuite senza rivalsa. Il codice permette di gestire in
automatico la trasmissione e ricezione dallo SdI delle autofatture che
riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. L’indicazione
della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura, quando
ricevuta dal SdI, sia inserita tra le fatture in acquisto |
|
Fatture differite |
Introdotti nuovi codici: -
TD24 per la fattura
differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea
documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio; -
TD25 per la fattura
differita per triangolari interne |
|
Reverse charge interno |
Introdotto codice TD16 per le integrazioni che vengono
inviate opzionalmente allo SdI dal destinatario di una fattura ad inversione
contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (ad esempio
pulizie di edifici o subappalti) |
|
Reverse charge o autofattura estera ovvero
inversione contabile |
Distinzione tra tipologia di operazioni
funzionali alla eliminazione dell’esterometro: -
TD17:
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero; -
TD18: integrazione per
acquisto di beni intracomunitari; -
TD19:
integrazione/autofattura per acquisto di beni; -
TD20: autofattura per
regolarizzazione e integrazione delle fatture; -
TD21: autofattura per
splafonamento |
|
Altri codici |
Introdotti specifici codici, tra cui quelli per
gestire le operazioni da deposito Iva: -
TD22: estrazione beni da deposito
Iva; -
TD23: estrazione beni da deposito
Iva con versamento dell’Iva; -
TD26: cessione di beni
ammortizzabili e per passaggi interni |
Natura
(N)
|
N2 |
Viene introdotta una distinzione in 3 ulteriori
sotto codici (N2; N2.1; N2.2) allo scopo di differenziare le operazioni che
non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre
tipologie di operazioni non soggette. |
|
N3
|
Vengono dettagliate, accanto al codice generico,
in 6 sotto codici le diverse fattispecie di operazioni non imponibili: -
N3: generico; -
N3.1: esportazioni; -
N3.2: cessioni
intracomunitarie; -
N3.3: cessioni verso San
Marino; -
N3.4: operazioni assimilate
alle cessioni all’esportazione; -
N3.5: cessioni non
imponibili con lettere d’intento; -
N3.6: altre operazioni che
non concorrono alla formazione del plafond |
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N6
|
Vengono istituiti, accanto al codice generico, 9 codici
specifici riguardanti le operazioni ad inversione contabile: -
N6: generico; -
N6.1: cessione di rottami e
altri materiali di recupero; -
N6.2: cessione di oro e
argento puro; -
N6.3: subappalto nel settore
edile; -
N6.4: cessione di
fabbricati; -
N6.5: cessione telefoni
cellulari; -
N6.6: cessione di prodotti
elettronici; -
N6.7: prestazioni comparto
edile e settori connessi; -
N6.8: operazioni settore
energetico; -
N6.9: altri casi |
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