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I principi base, oltre alle norme sanitarie vigenti sono stati elencati
nell’allegato 5 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2020 (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020)
Tale
elencazione anche se non esaustiva o risolutiva, permette di avere delle direttrici
base sul come adeguarsi.
Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali
1.
Mantenimento in tutte
le attivita' e
le loro fasi
del
distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale
con frequenza almeno due
volte giorno ed in funzione dell'orario di
apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e
ricambio d'aria.
4.
Ampia disponibilita' e
accessibilita' a sistemi
per la
disinfezione delle mani. In
particolare, detti sistemi devono essere
disponibili
accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e
comunque
in
tutte le possibili fasi lavorative
laddove non sia
possibile
garantire
il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa
e getta" nelle
attivita' di acquisto,
particolarmente
per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e
scaglionati secondo le
seguenti
modalita':
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri
quadrati puo' accedere
una
persona
alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni
superiori a quelle
di cui alla
lettera
b), l'accesso e'
regolamentato in funzione
degli spazi
disponibili,
differenziando, ove possibile, i percorsi di
entrata e
di
uscita.
8. Informazione per garantire
il distanziamento dei
clienti in
attesa
di entrata.
Per le aziende,
sabato 14 marzo 2020, è stato
sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”, tale protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente
del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione
della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
In rosso ho evidenziato le parti che potrebbero
interessare, di seguito è riportato il testo del protocollo.
Premessa
Il
documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle
attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Pertanto
le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori
sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa,
al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure
e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente
alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli
ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono
favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
È
obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con
la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e
delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere
anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In
questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze
dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare,
in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio
nazionale.
Ferma
la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda
procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi
interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa
più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in
particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni
singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo
del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari,
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19.
Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene,
quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti
salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il
contenimento del COVID-19
e
premesso che
il
DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure
restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento
del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
sia attuato il massimo utilizzo da parte
delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla
produzione;
assumano
protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,
con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le
operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che
siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si
favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità
di lavoro agile
si
stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di
regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto
previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le
peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone
presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di
lavoro.
1-INFORMAZIONE
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i
lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei
locali aziendali, appositi depliants informativi
In
particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo
di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria
o la
consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte
le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
o l’impegno a
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Il
personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto
delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di
sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni
1 La
rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente. A tal
fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento
della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa
può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può
essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento
alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio
da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art.
art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello
stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate
a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre
individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni
necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da
garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio
responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre
e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione
attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei
dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un
trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla
precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i
dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone
risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede
una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è
necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle
specificità dei luoghi.
Il datore di lavoro informa preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS2
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.
6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito
e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici
coinvolti
Se
possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei
propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare
servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del
personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
Va
ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse
necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie,
manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi
comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2
Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
le
norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e
delle aree produttive
4-PULIZIA
E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali
aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione
occorre
garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere,
schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivi
l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo
le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche
in deroga)
5-PRECAUZIONI
IGIENICHE PERSONALI
è obbligatorio che le
persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
l’azienda mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
è raccomandata la frequente
pulizia delle mani con acqua e sapone
6-DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale
indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista
l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in
commercio. Per questi motivi:
a. le
mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data
la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità
sanitaria
c. è
favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente
secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
qualora
il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso
delle
mascherine, e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
7.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI
BEVANDE E/O SNACK…)
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e
gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano.
occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e
alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro
idonee condizioni igieniche sanitarie.
occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con
appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di
bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI
PRODUTTIVI)
In
riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della
emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto
previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali
aziendali:
disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque,
di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart
work, o comunque a distanza
Si
può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi,
distinti e riconoscibili
utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte
presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori
sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli
stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune
rotazioni
a.
utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel
rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente
finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione
nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente,
si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate
9-
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si
favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita
da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite
indicazioni
10-SPOSTAMENTI
INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero
connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione
in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque
possibile,
qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart work
Il
mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,
può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può
continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE
DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai
locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria
12-SORVEGLIANZA
SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La
sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
vanno
privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e
le visite da rientro da malattia
la
sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il
medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro
tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie
13-AGGIORNAMENTO
DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
È
costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole
del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS.
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