MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE
IMPRESE
Con il primo articolo
del D.L. 23 dell’8 aprile 2020, nell’ambito del capo I dedicato alle misure di
accesso al credito per le imprese, il legislatore interviene al fine di
prevedere specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle
imprese.
L’istituto chiamato
a gestire queste misure è SACE, società posseduta interamente da Cassa depositi e
prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze
(87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie, che viene autorizzata a concedere,
fino al prossimo 31 dicembre 2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo
pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e
medie imprese), garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma
alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19.
Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti
titolari di partita Iva che abbiamo già utilizzato la loro capacità di accesso
al Fondo di garanzia per le pmi istituito con la L. 662/1996.
Vediamo quali sono le caratteristiche principali di dette misure.
Limiti e caratteristiche dei finanziamenti
In primo luogo, per il rilascio della garanzia vengono previsti dei
limiti massimi all’importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti
dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei
finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2
parametri:
·
il 25% del fatturato (ricavi) annuo
dell’impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio
ovvero dalla dichiarazione fiscale;
·
il
doppio dei costi del personale dell’impresa sostenuti in Italia con riferimento
al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa
non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l’attività
successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi
per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale
rappresentante dell’impresa).
I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il
31 dicembre 2020, non potranno avere durata superiore a 6 anni, e potranno
prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi.
La copertura della garanzia
La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà
intervenire nei seguenti limiti:
·
90%
dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti
in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
·
80% dell’importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti
in Italia;
·
70% dell’importo del finanziamento per imprese con
valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
I costi
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della
garanzia sono le seguenti:
·
per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono
corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5%
durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
·
per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole
e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 0,5%
durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il
quarto, quinto e sesto anno;
Procedura
semplificata --------Attenzione
Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con
meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi
di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti
fasi:
a) l’impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a
un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento; (
si presenta una domanda)
b) in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori
(istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a
SACE, e quest’ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo
del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore (istituto di credito) procedere al
rilascio del finanziamento assisto dalla garanzia concessa da SACE.
Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia
e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise,
sulla base della richiesta inoltrata da SACE.
Vincoli per impresa
Per poter ottenere la
garanzia l’impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese
classificate in difficoltà (Regolamento UE 651/2014) e, alla data del 29 febbraio
2020, non deve presentare esposizioni “deteriorate” (le esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate, c.d. non performing loans, sono esposizioni -
diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili -
che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre
una predefinita soglia di rilevanza) presso il sistema bancario.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché
ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene:
·
di non approvi la distribuzione di dividendi o il
riacquisto di azioni nel corso del 2020;
·
di gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali.
DESTINAZIONE!!!!!
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati
in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa
beneficiaria.
Autorizzazione
comunitaria e decreto attuativo
Va segnalato che l’efficacia
delle descritte misure è subordinata all’approvazione da parte della
Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità
attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti
integrativi per l’esecuzione delle descritte operazioni.
Finanziamenti entro i 25mila euro
Previa autorizzazione da parte dell’Unione Europea, sono ammissibili
alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in
riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari
finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in
favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da autocertificazione.
Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale
non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e
un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto
beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima
dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero,
per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea
documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a
25.000 euro.
In relazione al tasso
di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento,
determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità!!!ATTENZIONE!!!!, occorre
rivolgersi al proprio istituto di credito. L'intervento del Fondo centrale di
garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente
alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito
definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Lo
studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti
saluti
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